Statuto
Di seguito potete trovare gli articoli dello statuto depositato dell'associazione. Questo deve essere letto da coloro che richiedono di diventare associati.
Art. 1 Denominazione
A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione:
"Associazione Drupal Italia"
Essa ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in:
via Villafranca 43 10067 Vigone (TO) ITALY
Art. 3 Scopo
- L'associazione Associazione Drupal Italia, da qui in avanti semplicemente "Associazione", ha lo scopo di:
- promuovere la diffusione, sviluppo e traduzione di Drupal in tutte le sue forme.
- organizzare incontri, dibattiti, conferenze, corsi relativi a Drupal in tutte le sue forme.
- raccogliere, redigere e pubblicare documentazione e materiale sia divulgativo che tecnico relativo a Drupal in tutte le sue forme.
- favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti.
- L’Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
- Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi. L'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili qualora sia consentito, in affitto, può vendere e/o somministrare prodotti di ogni tipo purché nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 4 I soci
- Sono soci dell'Associazione, e ne costituiscono la base sociale:
- Soci fondatori.
- Soci effettivi.
- Soci sostenitori.
- Soci onorari.
- I Soci Fondatori sono coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
- Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell’Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.
- Sono Soci Sostenitori della Associazione tutti i Soci Onorari e coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione.
- L'aspirante Socio Sostenitore, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.
- Il passaggio a Socio Effettivo deve essere richiesto all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. L'accettazione o il diniego può essere disposta, senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un suo sostituto entro 60 giorni della richiesta.
- I Soci Onorari sono soggetti che vengono giudicati dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevoli di essere inclusi all'interno dell'Associazione.
Art. 5 Diritti e doveri dei soci
- I Soci Effettivi hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.
- Il Socio Effettivo è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
- Il Socio Sostenitore è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
- Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
- Il Socio Effettivo e il Socio Sostenitore sono tenuti alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
- I Soci Effettivi e i Soci Sostenitori possono essere sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni statutarie ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota;
- qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile ne restituibile.
- La qualifica di socio si perde, automaticamente, alla scadenza dell'esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci.
Art. 6 Organi dell'Associazione
- Gli Organi dell'Associazione sono:
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea.
Art. 7 L'Assemblea
- L'assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, un solo altro socio.
- L'assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.
- L'assemblea approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari.
- L'assemblea apporta modifiche allo statuto.
- L'assemblea approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci effettivi.
- In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti, se ordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto intervenuti se straordinaria.
- La seconda convocazione dell'assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
- L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà (1/2) della base sociale; in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
- L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima senza formalità (lettera, e-mail, telefonata, sms) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonchè l'ordine del giorno in discussione.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.
- Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire in maniera palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
- L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di diciannove membri.
- L'assemblea elegge il Presidente e i consiglieri tra i Soci Effettivi che abbiano presentato la propria candidatura.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Vice Presidente.
- Il Segretario.
- Il Vice Segretario.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal vice presidente o da persona designata dai presenti.
- Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote supplettive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
- Alla scadenza del mandato resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione fino alle successivi elezioni.
Art. 9 Il Presidente
- Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
- Il Vice Presidente, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
Art. 10 Il segretario
- Il segretario:
- redige il verbale delle riunioni del consiglio;
- della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci;
- adempie a tutte le mansioni di segreteria.
- Il Vice Segretario, in caso di inadempimento o di assenza del Segretario, lo sostituisce nei suoi compiti.
Art. 11 Dimissioni
- I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.
- In caso di dimissioni del socio non è prevista la restituzione della quota associativa versata.
Art. 12 Patrimonio e bilancio
- Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
- quote versate da parte dai Soci Fondatori per l'importo di 700,00€;
- quote associative;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e delle gestioni dell'Associazione;
- contributi, donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione.
Art. 13 Esercizi sociali
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010.
Art. 14 Modifiche statutarie
- Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea.
- Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.
Art. 15 Scioglimento dell'Associazione
- L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea con approvazione dei nove decimi (9/10) degli aventi diritto al voto o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
- In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
Art. 16 Enti sociali
- Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 17 Altro
- Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.