Statuto

Di seguito potete trovare gli articoli dello statuto depositato dell'associazione. Questo deve essere letto da coloro che richiedono di diventare associati.

Art. 1 Denominazione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione:
"Associazione Drupal Italia"
Essa ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede in:

via Villafranca 43
10067 Vigone (TO)
ITALY

Art. 3 Scopo

  1. L'associazione Associazione Drupal Italia, da qui in avanti semplicemente "Associazione", ha lo scopo di:
    • promuovere la diffusione, sviluppo e traduzione di Drupal in tutte le sue forme.
    • organizzare incontri, dibattiti, conferenze, corsi relativi a Drupal in tutte le sue forme.
    • raccogliere, redigere e pubblicare documentazione e materiale sia divulgativo che tecnico relativo a Drupal in tutte le sue forme.
    • favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti.
  2. L’Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
  4. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi. L'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili qualora sia consentito, in affitto, può vendere e/o somministrare prodotti di ogni tipo purché nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 I soci

  1. Sono soci dell'Associazione, e ne costituiscono la base sociale:
    • Soci fondatori.
    • Soci effettivi.
    • Soci sostenitori.
    • Soci onorari.
  2. I Soci Fondatori sono coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
  3. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell’Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.
  4. Sono Soci Sostenitori della Associazione tutti i Soci Onorari e coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione.
  5. L'aspirante Socio Sostenitore, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.
  6. Il passaggio a Socio Effettivo deve essere richiesto all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. L'accettazione o il diniego può essere disposta, senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un suo sostituto entro 60 giorni della richiesta.
  7. I Soci Onorari sono soggetti che vengono giudicati dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevoli di essere inclusi all'interno dell'Associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

  1. I Soci Effettivi hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.
  2. Il Socio Effettivo è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
  3. Il Socio Sostenitore è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
  4. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
  5. Il Socio Effettivo e il Socio Sostenitore sono tenuti alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
  6. I Soci Effettivi e i Soci Sostenitori possono essere sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
    • qualora non ottemperino alle disposizioni statutarie ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    • qualora si rendano morosi nel pagamento della quota;
    • qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
  7. Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile ne restituibile.
  8. La qualifica di socio si perde, automaticamente, alla scadenza dell'esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci.

Art. 6 Organi dell'Associazione

  1. Gli Organi dell'Associazione sono:
    • Il Presidente;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • L'Assemblea.

Art. 7 L'Assemblea

  1. L'assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, un solo altro socio.
  2. L'assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.
  3. L'assemblea approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari.
  4. L'assemblea apporta modifiche allo statuto.
  5. L'assemblea approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.
  6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci effettivi.
  7. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti, se ordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto intervenuti se straordinaria.
  8. La seconda convocazione dell'assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
  9. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà (1/2) della base sociale; in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
  10. L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima senza formalità (lettera, e-mail, telefonata, sms) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonchè l'ordine del giorno in discussione.
  11. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.
  12. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire in maniera palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
  13. L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di diciannove membri.
  14. L'assemblea elegge il Presidente e i consiglieri tra i Soci Effettivi che abbiano presentato la propria candidatura.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
    • Il Vice Presidente.
    • Il Segretario.
    • Il Vice Segretario.
  2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  5. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
  7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal vice presidente o da persona designata dai presenti.
  8. Il Consiglio Direttivo:
    • formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
    • attua le deliberazioni dell'assemblea;
    • decide l'importo delle quote supplettive per determinati servizi;
    • propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
    • decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
    • decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
  9. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
  10. Alla scadenza del mandato resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione fino alle successivi elezioni.

Art. 9 Il Presidente

  1. Il Presidente:
    • rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
    • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    • cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
    • stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
  2. Il Vice Presidente, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 10 Il segretario

  1. Il segretario:
    • redige il verbale delle riunioni del consiglio;
    • della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci;
    • adempie a tutte le mansioni di segreteria.
  2. Il Vice Segretario, in caso di inadempimento o di assenza del Segretario, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 11 Dimissioni

  1. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.
  2. In caso di dimissioni del socio non è prevista la restituzione della quota associativa versata.

Art. 12 Patrimonio e bilancio

  1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
    • quote versate da parte dai Soci Fondatori per l'importo di 700,00€;
    • quote associative;
    • introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e delle gestioni dell'Associazione;
    • contributi, donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione.

Art. 13 Esercizi sociali

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010.

Art. 14 Modifiche statutarie

  1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea.
  2. Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

  1. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea con approvazione dei nove decimi (9/10) degli aventi diritto al voto o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
  2. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

Art. 16 Enti sociali

  1. Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
    • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
    • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 17 Altro

  1. Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.